Sia la magistratura contabile che la Ragioneria Generale dello Stato concordano sul fatto che i vincoli che vengono posti sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come testualmente previsto dalla norma (prima art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, ora art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017), riguardino sia le risorse del fondo per la contrattazione decentrata che quelle a carico del bilancio destinate alle posizioni organizzative negli enti privi di posizioni dirigenziali, questo sulla base del principio di diritto espresso dalla Conti Sezione delle Autonomie con delibera n. 26/2014, secondo cui:
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"Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31/03/1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (poi art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, ora art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017)".
Sul fronte delle modalità attuative di tale principio, tuttavia, esistono due interpretazioni diametralmente diverse:- la Ragioneria Generale dello Stato (con il parere prot. n. 63898 del 10/08/2015) ha ritenuto che le risorse del fondo e quelle delle posizioni organizzative vadano considerate distintamente, non potendo viceversa determinare un unico "monte-risorse" da sottoporre a contenimento.
- Varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti (tra cui le Lombardia con la deliberazione n. 145/2016 e Emilia Romagna con la deliberazione n. 100/2017) hanno sostenuto, invece, che, in virtù della disposizione in esame, il peculiare trattamento accessorio di cui beneficiano le posizioni organizzative finirà conseguentemente con l'essere sottoposto al limite generale, in una prospettiva necessariamente "aggregata".
Le due modalità di calcolo risultano essere pertanto le seguenti:
- Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 si applica, distintamente, sia sul fondo per le risorse decentrate che sulle risorse per le posizioni organizzative (tesi del MEF).
- Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 viene applicato sull'intero ammontare delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ovvero sul totale derivante da: totale fondo per la contrattazione integrativa + risorse per le posizioni organizzative (tesi della Corte dei conti).
In attesa della definizione di una linea operativa comune, ai fini del calcolo del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D, Lgs. n. 75/2017 sul fondo per l'anno 2017, ciascun ente, nell'ambito della propria autonomia decisionale, dovrà optare per uno o per l'altro metodo di calcolo, tenendo presente comunque che il risultato finale dovrà essere il medesimo, ovvero che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, …omissis…, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".
Attenzione: qualora l'Ente optasse per la modalità di calcolo di cui al precedente punto 1, i campi corrispondenti alle "RISORSE A CARICO DEL BILANCIO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE – ENTI SENZA DIRIGENTI" non vanno compilati.